L’indennità di frequenza costituisce un fondamentale sostegno economico mensile per le famiglie. L’INPS eroga questo contributo (pari a 351 euro per l’anno 2026) ai minori di 18 anni. La misura spetta ai bambini con difficoltà persistenti a svolgere i compiti della loro età. Inoltre, l’assegno copre i minori con specifiche ipoacusie o perdite visive. Nello specifico, la legge richiede un deficit uditivo superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore.
Per ottenere la prestazione, il minore deve frequentare in modo continuativo scuole o corsi di formazione. In alternativa, il bambino deve seguire trattamenti presso centri di riabilitazione o strutture terapeutiche. L’erogazione dipende anche dai limiti di reddito personale del minore e dalla corretta richiesta amministrativa.
Come funziona l’indennità di frequenza e quali sono i requisiti generali
L’assegno mensile nasce per sostenere gli interventi terapeutici e l’inserimento scolastico dei minori.
Tuttavia, la legge richiede condizioni precise per accedere al beneficio:
- Requisito sanitario: la commissione medica deve accertare difficoltà persistenti nelle funzioni proprie dell’età.
- Requisito di frequenza: il minore deve frequentare centri di riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado oppure corsi di formazione professionale.
- Requisito economico: il reddito personale del minore non deve superare i limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Di conseguenza, il sussidio rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese riabilitative ed educative.
Certificati e documentazione per richiedere l’indennità di frequenza
L’iter operativo per ottenere l’indennità di frequenza si articola in due passaggi fondamentali.
1. La fase sanitaria
In primo luogo, il medico abilitato redige e invia il certificato medico introduttivo per via telematica all’INPS. Il documento deve descrivere la diagnosi e l’impatto funzionale sulla vita quotidiana e scolastica.
Inoltre, i genitori devono raccogliere la documentazione clinica integrativa:
- relazioni specialistiche e test diagnostici;
- verbali scolastici e piani didattici;
- attestati di iscrizione e frequenza ai centri riabilitativi o agli istituti scolastici.
Successivamente, la commissione medica integrata convoca il minore per la visita collegiale.
2. La fase amministrativa
A seguito dell’esito sanitario positivo, la famiglia trasmette all’INPS i dati amministrativi tramite il modulo AP70. Il modulo raccoglie i dati della scuola, il reddito e le coordinate bancarie. Per gli anni successivi, i genitori devono confermare annualmente i dati socio-economici e di frequenza.
Tabella riassuntiva dei passaggi procedurali
| Fase | Attività richiesta | Documenti necessari |
| Fase Sanitaria | Invio del certificato e visita medica collegiale. | Certificato introduttivo e relazioni cliniche. |
| Fase Amministrativa | Trasmissione dei dati di frequenza e del reddito. | Modulo AP70 e iscrizione scolastica/centro. |
| Fase Annuale | Conferma dei requisiti per gli anni successivi. | Dichiarazione di frequenza continuativa. |
Procedimento e ricorso in caso di rifiuto dell’INPS
La nuova riforma della disabilità affiderà l’intera valutazione direttamente all’INPS a partire dal 1° gennaio 2027.
Tuttavia, l’INPS potrebbe respingere la domanda o non riconoscere i requisiti sanitari. In caso di esito negativo, la famiglia può proporre un ricorso giudiziario. Nello specifico, l’avvocato presenta un Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (art. 445-bis c.p.c.). Un consulente tecnico nominato dal Giudice valuterà nuovamente il quadro clinico del minore.
Per verificare i requisiti ed evitare errori nella domanda leggere gli approfondimenti legali presenti su SOS Invalidità.
