Rischio biologico e infortunio sul lavoro: cosa insegna il caso della ricercatrice isolata in Siberia

Dall'isolamento precauzionale al contagio in laboratorio: come distinguere il semplice rischio dal danno indennizzabile e quali sono gli obblighi del datore di lavoro.
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infortunio sul lavoro rischio biologico

Infortunio sul lavoro da rischio biologico

Le notizie relative alla rottura di una provetta in un laboratorio in Siberia e al successivo isolamento precauzionale di una dottoressa hanno attirato l’attenzione del pubblico per la possibile esposizione a un agente patogeno.

Al di là dell’episodio specifico, la vicenda pone una domanda di interesse generale: che cosa accade, in Italia, quando si verifica un infortunio sul lavoro da rischio biologico o quando un lavoratore viene esposto a patogeni durante l’attività professionale?

La risposta dipende da una distinzione essenziale:

  • Una cosa è la mera esposizione potenziale o il provvedimento di isolamento precauzionale;
  • Altra cosa è un’infezione accertata, una malattia o un danno alla salute causalmente riconducibile all’attività lavorativa.

Che cosa si intende per rischio biologico sul lavoro

Il rischio biologico riguarda le attività nelle quali il lavoratore può entrare in contatto con agenti biologici o con materiali potenzialmente contaminati. Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 considera, tra le attività che possono comportare la presenza di agenti biologici, le attività indicate a titolo esemplificativo nell’Allegato XLIV del D.Lgs. n. 81/2008, attività in industrie alimentari, nell’agricoltura, nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale, nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem, nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica, impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti, negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Il datore di lavoro deve valutare il rischio tenendo conto delle caratteristiche dell’agente, delle modalità di lavoro, delle malattie eventualmente trasmissibili, dei potenziali effetti e delle situazioni segnalate dall’autorità sanitaria. La valutazione deve inoltre individuare le fasi lavorative a rischio, i lavoratori esposti, le procedure adottate e il programma di emergenza in caso di difetto del contenimento fisico (art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008).

Nei laboratori che utilizzano agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, sono richieste misure di contenimento commisurate al livello di rischio. In particolare, il livello di contenimento deve essere almeno corrispondente al gruppo dell’agente utilizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 275 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Quali obblighi ha il datore di lavoro

La prevenzione non si esaurisce nella consegna di guanti, mascherine o altri dispositivi. Quando la valutazione evidenzia un rischio biologico, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche, organizzative e procedurali dirette a evitare l’esposizione o a ridurla al minimo (art. 272 del D.Lgs. n. 81/2008). Tra queste rientrano:

  • La limitazione del numero di lavoratori esposti;
  • La progettazione sicura dei processi lavorativi;
  • L’adozione di misure di protezione collettiva e individuale;
  • La definizione di procedure per la manipolazione dei campioni, per le emergenze e per la gestione sicura dei rifiuti.

L’articolo 271 richiama inoltre l’obbligo di applicare i principi di buona prassi microbiologica e di adattare le misure preventive alle caratteristiche concrete dell’attività. Nei laboratori a più elevato livello di contenimento, l’Allegato XLVII indica, tra le misure possibili, l’accesso limitato, la manipolazione in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento, la filtrazione dell’aria, le procedure di disinfezione e lo stoccaggio sicuro dell’agente biologico.

Il datore di lavoro deve anche fornire informazione, formazione, addestramento e dispositivi di protezione adeguati, nonché predisporre misure per affrontare le situazioni di emergenza e per impedire che i lavoratori siano esposti a un pericolo grave e immediato (art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008).

Esposizione, quarantena, isolamento e contagio: non sono la stessa cosa

La rottura di una provetta, il contatto con un campione o l’ordine di isolamento possono rappresentare fatti rilevanti per la sicurezza, ma non consentono da soli di concludere che si sia verificato un infortunio indennizzabile.

È necessario distinguere chiaramente quattro situazioni:

  1. Esposizione potenziale: il lavoratore è entrato in una situazione di rischio, ma non è stata accertata un’infezione né un danno alla salute;
  2. Quarantena o isolamento precauzionale: il lavoratore viene separato o sottoposto a limitazioni per il solo rischio di essere stato esposto;
  3. Infezione accertata: è stata diagnosticata la presenza dell’agente patogeno;
  4. Malattia o postumi: dall’infezione è derivata un’inabilità temporanea, una menomazione permanente o un altro danno alla salute.

Questa distinzione è fondamentale sul piano probatorio. L’isolamento precauzionale può documentare l’esistenza di un sospetto rischio, ma non prova automaticamente né il contagio né l’origine professionale né l’esistenza di postumi.

Quando il contagio può essere qualificato come infortunio sul lavoro

L’assicurazione obbligatoria INAIL comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, dai quali derivi la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni (art. 2 del d.P.R. n. 1124/1965).

La giurisprudenza ha chiarito che, nell’assicurazione obbligatoria, anche l’azione di fattori microbici o virali può integrare una causa violenta quando penetra nell’organismo e ne altera l’equilibrio anatomo-fisiologico, purché vi sia un rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non è sempre necessario individuare il singolo momento del contagio: la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici (Cassazione civile, ordinanza n. 29435 del 2022).

Questo non significa, tuttavia, che ogni esposizione comporti automaticamente il riconoscimento dell’infortunio. Occorre verificare l’esistenza dell’infezione o del danno, l’occasione di lavoro e il nesso causale tra attività lavorativa ed evento. La valutazione può tenere conto delle mansioni, delle modalità di esposizione, della presenza di altri casi, dei tempi di incubazione, della documentazione sanitaria e delle possibili fonti alternative di contagio.

Infortunio sul lavoro o malattia professionale?

In linea generale, un’infezione contratta in occasione di lavoro può essere trattata, ai fini della tutela assicurativa, come infortunio sul lavoro quando l’azione dell’agente infettivo costituisce l’evento lesivo collegato al lavoro. La malattia professionale, invece, è normalmente associata a un’esposizione lavorativa che si sviluppa nel tempo e conduce all’insorgenza della patologia secondo un processo non necessariamente concentrato in un singolo episodio.

La qualificazione non dipende soltanto dal nome attribuito all’evento, ma dalla sua dinamica concreta e dalla documentazione medico-legale. Per le malattie professionali, la prova dell’origine lavorativa richiede comunque un giudizio causale fondato su elementi clinici, anamnestici, epidemiologici e lavorativi. La mera presenza di un agente patogeno nell’ambiente non è sufficiente se non consente di collegare la patologia all’attività svolta, almeno in termini probabilistici (Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, sentenza n. 479 del 2023).

Che cosa spetta al lavoratore: la tutela INAIL e la responsabilità datoriale

Se il contagio o l’evento lesivo vengono riconosciuti come di origine professionale, la tutela può comprendere:

  • L’indennità per inabilità temporanea assoluta;
  • L’indennizzo del danno biologico secondo la disciplina INAIL (qualora residui una menomazione dell’integrità psicofisica).

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 prevede l’indennizzo in capitale per menomazioni dal 6% al 15% e l’indennizzo in rendita per menomazioni pari o superiori al 16%.

L’eventuale danno ulteriore rispetto a quello indennizzato dall’INAIL può porre, in presenza dei relativi presupposti, una questione distinta di responsabilità del datore di lavoro. La responsabilità datoriale non è però automatica: il lavoratore deve allegare e provare i concreti fattori di rischio e il nesso tra la violazione degli obblighi di prevenzione e il danno; l’accertamento del nesso causale, da solo, non dimostra necessariamente l’inadempimento datoriale (Cassazione civile, ordinanza n. 14906 del 2026).

La responsabilità ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile non è una responsabilità oggettiva. Deve essere valutata in rapporto alla concreta attività, alle conoscenze tecniche disponibili al momento dell’esposizione, alla prevedibilità del rischio e alle misure effettivamente adottate. La giurisprudenza ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto non solo al rispetto dello standard minimo previsto dalla legge, ma anche alle cautele richieste dalla specificità del rischio e dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cassazione civile, ordinanza n. 33239 del 2022).

Il punto delicato dell’isolamento precauzionale

L’isolamento disposto dopo una possibile esposizione non deve essere presentato come sinonimo di contagio. La quarantena precauzionale riguarda una persona che potrebbe essere stata esposta; l’isolamento sanitario presuppone invece una separazione collegata a un’infezione accertata. La documentazione deve quindi essere letta con precisione, verificando quale misura sia stata effettivamente disposta e per quale ragione.

Anche la disciplina emergenziale introdotta per il contagio da SARS-CoV-2 prevedeva l’erogazione delle prestazioni INAIL per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, ma si trattava di una previsione specifica collegata ai casi accertati di infezione da coronavirus (art. 42 del D.L. n. 18/2020). Non è corretto estendere automaticamente quella disposizione a qualsiasi agente biologico o a ogni isolamento precauzionale.

Quali documenti conservare dopo un’esposizione professionale

In caso di possibile esposizione ad agenti biologici sul lavoro, è fondamentale conservare ed esibire tempestivamente la seguente documentazione:

  • Il rapporto o verbale dell’incidente;
  • La segnalazione interna e le comunicazioni del datore di lavoro;
  • I provvedimenti di quarantena o isolamento e la loro motivazione;
  • I certificati medici, gli esami diagnostici e gli eventuali referti;
  • L’indicazione della mansione, del luogo e delle modalità concrete di esposizione;
  • I nominativi dei colleghi eventualmente esposti o contagiati;
  • Le informazioni sui dispositivi di protezione (DPI) e sulle procedure applicate;
  • Ogni documento relativo alla denuncia o comunicazione dell’evento all’INAIL.

La documentazione non sostituisce la valutazione medico-legale, ma è determinante per ricostruire la dinamica dell’evento, individuare il rischio e dimostrare il nesso con l’attività lavorativa.

Conclusioni

Il caso della ricercatrice isolata in Siberia offre uno spunto d’attualità per chiarire un tema cruciale per i lavoratori esposti a rischi biologici nei laboratori, nelle strutture sanitarie e nei centri di ricerca.

Il messaggio fondamentale deve però essere sempre improntato alla rigore e alla prudenza giuridica:

  1. Una provetta rotta non equivale automaticamente a un infortunio indennizzabile;
  2. Un isolamento precauzionale non prova da solo l’avvenuto contagio;
  3. Un contagio accertato richiede comunque la verifica rigorosa dell’origine professionale.

Hai subito un’esposizione a rischio biologico o un infortunio sul lavoro?

Se hai subito un contagio, un infortunio o una mancata tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e vuoi verificare il diritto all’indennizzo INAIL o al risarcimento del danno, richiedi una valutazione del tuo caso al team di SOS Invalidità.

Domande Frequenti (FAQ)

La sola esposizione a un agente biologico dà diritto all’indennizzo INAIL?

Non necessariamente. Occorre verificare se si sia verificato un evento lesivo, un’infezione accertata, un’inabilità o una menomazione dell’integrità psicofisica e se sussista un chiaro collegamento causale con l’attività lavorativa.

La quarantena precauzionale è sempre coperta dall’INAIL?

No. La copertura prevista per il periodo di quarantena nel contesto dell’emergenza SARS-CoV-2 era collegata ai casi accertati di infezione da coronavirus. Non può essere automaticamente applicata a ogni isolamento precauzionale derivante da una generica esposizione ad altri agenti biologici.

Un contagio in laboratorio è un infortunio o una malattia professionale?

La qualificazione dipende dalla dinamica concreta. Nell’assicurazione obbligatoria INAIL, l’infezione contratta per causa violenta collegata all’attività lavorativa rientra nella tutela dell’infortunio sul lavoro; al contrario, un’esposizione prolungata nel tempo con insorgenza progressiva della patologia è riconducibile alla malattia professionale.

Il datore di lavoro risponde sempre se si verifica un contagio?

No, la responsabilità non è automatica. Devono essere accertati il rischio concreto, l’eventuale violazione degli obblighi di prevenzione (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008), il danno subito e il nesso causale tra la condotta datoriale e l’evento.

Quali lavoratori sono più esposti al rischio biologico?

Tra i soggetti più a rischio rientrano il personale sanitario, gli addetti ai laboratori clinici e diagnostici, i ricercatori, il personale delle unità di isolamento e chiunque manipoli campioni biologici o materiali potenzialmente contaminati.

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Disclaimer: Le immagini presenti in questo articolo sono utilizzate esclusivamente a scopo decorativo e non hanno alcun collegamento diretto con il contenuto trattato. Ogni riferimento visivo è puramente casuale.