La Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2025 ha stabilito che il divieto di integrazione al trattamento minimo previsto per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non può essere applicato all’assegno ordinario di invalidità.
In base alla circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, anche l’assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il metodo contributivo può quindi essere integrato al minimo, purché siano rispettati i requisiti reddituali e gli altri presupposti previsti dalla disciplina ordinaria.
Secondo le istruzioni dell’INPS, il riconoscimento amministrativo dell’integrazione decorre non prima del 1° agosto 2025, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. La decorrenza concreta deve comunque essere verificata sulla posizione assicurativa e reddituale dell’interessato.
Chi ha ricevuto un diniego può valutare la presentazione di una domanda di ricostituzione reddituale o, se ne ricorrono i presupposti, di un ricorso. Le domande e i ricorsi ancora pendenti devono essere esaminati alla luce della pronuncia costituzionale; resta fermo il limite delle decisioni già coperte da giudicato.
Che cos’è l’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo e che possiedano i requisiti contributivi richiesti.
Si tratta di una prestazione diversa dall’invalidità civile. L’assegno ordinario di invalidità dipende, infatti, dalla posizione assicurativa e contributiva del lavoratore ed è liquidato dall’INPS nell’ambito delle gestioni previdenziali interessate.
Perché il sistema contributivo aveva creato il problema
L’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995 stabiliva che alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicassero le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo.
L’INPS aveva applicato tale divieto anche agli assegni ordinari di invalidità liquidati interamente con il metodo contributivo, vale a dire, in particolare, agli assegni riferiti a lavoratori con contribuzione successiva al 31 dicembre 1995.
La Corte costituzionale ha però ritenuto irragionevole l’assimilazione dell’assegno ordinario di invalidità alle altre pensioni contributive. L’assegno ha una funzione non soltanto previdenziale, ma anche almeno parzialmente assistenziale, perché è destinato a tutelare il lavoratore che ha subito una significativa riduzione della capacità lavorativa e può non essere in grado di costruire un montante contributivo sufficiente.
La Corte ha inoltre considerato rilevante il fatto che l’integrazione dell’assegno ordinario di invalidità grava sul finanziamento assistenziale e non costituisce un onere della singola gestione previdenziale. Per tali ragioni, la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non escludeva l’assegno ordinario di invalidità contributivo dal divieto.
Chi può chiedere l’integrazione al minimo
La regola riguarda l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge n. 222/1984, liquidato:
- interamente con il sistema contributivo;
- con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
- in regime nazionale o internazionale;
- a carico della Gestione separata, anche dopo l’esercizio della facoltà di computo;
- a seguito dell’opzione per la liquidazione esclusivamente contributiva.
La sentenza non estende automaticamente il beneficio a ogni prestazione di invalidità. In particolare, l’assegno ordinario di invalidità non deve essere confuso con la pensione di inabilità civile, con la pensione di inabilità previdenziale o con altre prestazioni assistenziali, che hanno presupposti e discipline differenti. La sentenza del Tribunale del lavoro di Milano n. 1871 del 2026 ha, ad esempio, escluso l’estensione della pronuncia costituzionale alla pensione di inabilità previdenziale.
Quali requisiti restano necessari
La sentenza n. 94/2025 ha rimosso il divieto collegato al metodo contributivo, ma non ha cancellato gli altri requisiti dell’integrazione.
Restano quindi da verificare:
- l’esistenza di un assegno ordinario di invalidità valido e in pagamento;
- l’importo dell’assegno a calcolo, che deve essere inferiore al trattamento minimo applicabile;
- i redditi rilevanti del titolare e, nei casi previsti, del coniuge;
- l’assenza di cause ostative derivanti da altre prestazioni o dalla titolarità di più trattamenti;
- la decorrenza utile e l’eventuale prescrizione dei ratei;
- l’assenza di un giudicato contrario sul medesimo diritto e sul medesimo periodo.
Il superamento dei limiti reddituali può determinare la perdita dell’integrazione. Per l’assegno ordinario di invalidità non opera, secondo le indicazioni dell’INPS, né l’integrazione parziale né la cosiddetta cristallizzazione dell’importo precedentemente percepito.
Quanto può aumentare l’assegno
L’integrazione non è una somma fissa uguale per tutti. È calcolata come differenza tra il trattamento minimo applicabile e l’importo dell’assegno ordinario di invalidità determinato a calcolo.
In termini pratici:
- se l’assegno a calcolo è inferiore al trattamento minimo e il titolare possiede i requisiti reddituali, l’INPS può riconoscere la differenza;
- se l’assegno a calcolo raggiunge già il trattamento minimo, non vi è una quota integrativa;
- l’importo complessivo non può superare il trattamento minimo previsto per l’anno di riferimento.
Gli importi monetari del trattamento minimo e le soglie reddituali devono essere verificati per ciascun anno, poiché sono soggetti a rivalutazione e dipendono dalla situazione personale, familiare e reddituale del beneficiario. Il dato indicato nel cedolino non è sufficiente, da solo, per stabilire il diritto: occorre esaminare anche il provvedimento di liquidazione e la posizione reddituale.
Per il 2026, i valori utilizzati per il calcolo sono:
| Importo 2026 | |
| Trattamento minimo mensile | € 611,85 lordi |
| Trattamento minimo annuo, per 13 mensilità | € 7.954,05 lordi |
| Assegno sociale mensile di riferimento | € 546,24 |
| Assegno sociale annuo, per 13 mensilità | € 7.101,12 |
L’importo effettivo dipende dall’assegno ordinario di invalidità calcolato dall’INPS. L’integrazione è infatti pari, in linea generale, alla differenza tra l’assegno a calcolo e il trattamento minimo, ma non può superare il limite previsto dalla legge e comunque non può portare il trattamento oltre il trattamento minimo.
Limiti reddituali 2026: quali sono le soglie
Per l’assegno ordinario di invalidità, la legge prevede che l’integrazione non spetti quando il titolare supera determinate soglie di reddito assoggettabile a IRPEF.
Le soglie sono collegate all’importo annuo della pensione sociale, oggi sostituita dall’assegno sociale come parametro di riferimento.
Titolare non coniugato o legalmente separato
Il limite è pari a due volte l’assegno sociale annuo:
€ 7.101,12 × 2 = € 14.202,24 annui.
Nel 2026, quindi, l’integrazione non spetta se il reddito personale rilevante supera € 14.202,24 annui.
Titolare coniugato e non legalmente separato
Per il titolare coniugato e non legalmente separato devono essere verificati due dati:
- il reddito personale del titolare, che non deve superare € 14.202,24 annui;
- il reddito cumulato del titolare e del coniuge, che non deve superare tre volte l’assegno sociale annuo.
Il limite cumulato è:
€ 7.101,12 × 3 = € 21.303,36 annui.
Il superamento dei limiti reddituali comporta l’esclusione dall’integrazione. Per l’assegno ordinario di invalidità non opera, secondo la circolare INPS, un sistema di integrazione parziale collegato a fasce intermedie di reddito né la cristallizzazione dell’importo precedentemente percepito. Il principio è stato ribadito dal Tribunale del lavoro di Lecce, sentenza n. 2216 del 2026.
Da quando spettano gli arretrati
La Corte costituzionale ha stabilito che la dichiarazione di illegittimità produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. La sentenza è stata pubblicata il 9 luglio 2025.
La circolare INPS n. 20/2026 individua nel 1° agosto 2025 la prima decorrenza mensile utile per l’integrazione amministrativa dell’assegno ordinario di invalidità contributivo.
Su questo profilo è opportuno distinguere tra:
- la decorrenza dell’efficacia della sentenza costituzionale;
- la decorrenza mensile della prestazione secondo le regole amministrative INPS;
- la decorrenza eventualmente riconosciuta in giudizio, in relazione alla domanda proposta, alla situazione reddituale e alle specifiche circostanze del caso.
La giurisprudenza di merito non è stata uniforme nell’individuare la decorrenza precisa dei ratei. Alcune decisioni hanno riconosciuto il diritto dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre altre hanno applicato la decorrenza mensile indicata dall’INPS o hanno escluso i periodi anteriori all’efficacia della pronuncia. La Corte d’appello del lavoro di Bologna, sentenza n. 566 del 2026 ha ribadito, in una controversia soggetta a rinvio, che la pronuncia costituzionale non può essere utilizzata per ottenere l’integrazione relativamente a periodi anteriori alla sua efficacia temporale.
Per questa ragione, non è corretto promettere automaticamente arretrati per tutto il periodo precedente al 1° agosto 2025. La decorrenza va ricostruita sulla base della documentazione del singolo titolare.
Cosa fare se l’INPS ha respinto la domanda
Chi ha ricevuto un diniego, oppure ha un assegno contributivo non integrato, può valutare innanzitutto una domanda di ricostituzione reddituale, allegando la documentazione necessaria per verificare i redditi rilevanti.
Se la domanda era già stata respinta prima della sentenza costituzionale, la posizione può essere riesaminata su richiesta dell’interessato, purché il diritto non sia stato definitivamente negato da una sentenza passata in giudicato.
La circolare INPS prevede inoltre che le richieste e i ricorsi ancora pendenti siano esaminati secondo il nuovo quadro normativo. È quindi importante distinguere tra:
- una domanda amministrativa ancora non definita;
- un ricorso amministrativo pendente;
- un giudizio già instaurato;
- una controversia conclusa con sentenza definitiva.
La sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 2144 del 2026 ha riconosciuto l’integrazione sull’assegno ordinario di invalidità contributivo in applicazione della sentenza n. 94/2025, precisando però che la prestazione contributiva deve essere considerata autonoma rispetto a una precedente prestazione revocata.
Il rapporto con la pensione di vecchiaia
L’assegno ordinario di invalidità può trasformarsi d’ufficio in pensione di vecchiaia quando sono perfezionati i requisiti previsti dalla legge e ricorrono le condizioni richieste.
La trasformazione non comporta, però, l’estensione automatica dell’integrazione al minimo alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo. La pronuncia della Corte costituzionale riguarda l’assegno ordinario di invalidità e non tutte le pensioni contributive.
Nel passaggio alla pensione di vecchiaia occorre quindi verificare separatamente l’importo della prestazione, il metodo di calcolo, i requisiti anagrafici e contributivi e l’eventuale diritto a prestazioni integrative diverse.
Documenti utili per una prima verifica
Per valutare una posizione sono normalmente utili:
- il provvedimento di liquidazione dell’assegno;
- gli ultimi cedolini;
- l’estratto conto contributivo;
- le comunicazioni INPS di rigetto o di mancata integrazione;
- le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni uniche degli anni interessati;
- la documentazione relativa ai redditi del coniuge, quando rilevante;
- eventuali ricorsi amministrativi o giudizi già presentati;
- il provvedimento di trasformazione in pensione di vecchiaia, se intervenuta.
Senza questi documenti non è possibile stabilire con affidabilità né l’importo degli arretrati né la decorrenza dell’integrazione.
Hai un assegno di invalidità contributivo non integrato al minimo?
Se l’INPS ha respinto la domanda di integrazione, se l’assegno è stato liquidato interamente con il sistema contributivo oppure se è pendente un ricorso, il blog giuridico SOSinvalidità può aiutarti a orientarti nella verifica della posizione.
Richiedi una valutazione preliminare del tuo caso sul nostro modulo di contatto: saranno esaminati la decorrenza dell’assegno, il metodo di calcolo, i redditi rilevanti, le comunicazioni dell’INPS e l’eventuale esistenza di domande o ricorsi già presentati.
La verifica preliminare non sostituisce l’analisi professionale della documentazione e non consente di anticipare l’esito di un eventuale ricorso. L’eventuale diritto all’integrazione e agli arretrati dipende dai dati della singola posizione.
